Art. 16.
(Organi esecutivi dei consigli della rappresentanza militare).

      1. Ogni consiglio della rappresentanza militare è costituito dai seguenti organi:

          a) il presidente;

          b) il segretario;

          c) il comitato di presidenza;

          d) l'assemblea.

      2. Il presidente e il segretario costituiscono l'organo esecutivo dei consigli della rappresentanza militare, denominato «comitato di presidenza».
      3. Il presidente è individuato nel delegato più anziano eletto in rappresentanza della categoria «A» e ha il compito di garantire che l'attività del consiglio della rappresentanza militare si svolga in aderenza ai princìpi di cui alla presente legge. Il segretario è eletto dall'Assemblea e deve adempiere ai seguenti compiti:

          a) procedere, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, alla convocazione del consiglio della rappresentanza militare e del comitato di presidenza;

          b) curare la verbalizzazione delle riunioni del comitato di presidenza e la predisposizione delle deliberazioni e dei comunicati del medesimo comitato;

          c) attivare le procedure conseguenti alle deliberazioni del consiglio della rappresentanza militare.

      5. Il presidente e il segretario curano i contatti con l'autorità militare corrispondente e con le autorità istituzionali e svolgono la funzione di portavoci del consiglio della rappresentanza militare.
      6. I consigli della rappresentanza militare si articolano in commissioni di categoria, quali organi interni competenti per l'approfondimento di specifiche questioni

 

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proprie delle categorie di personale di cui all'articolo 5 e per le conseguenti deliberazioni.